Art. 3.

      1. Agli uditori giudiziari destinati a esercitare le funzioni giudiziarie in uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, e a tutti gli altri magistrati che sono destinati a domanda a uffici giudiziari posti nei medesimi distretti, spetta, per una volta al mese, il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno tra la sede di servizio e una località posta sul territorio nazionale, scelta dall'interessato.
      2. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo compete nei limiti pre

 

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visti dagli articoli 12 e 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Non sono richieste le autorizzazioni per l'uso del mezzo marittimo o aereo previste dal primo comma del citato articolo 13 della legge n. 836 del 1973.